ANALISI SU MODULI FOTOVOLTAICI
Analisi della caratteristica I-V dei moduli, misura rendimento e isolamento, analisi termografica.
PROVE DI ISOLAMENTO E CONTINUITA'
Analisi e verifiche sul lato DC di un impianto. Verifica di Continuità e Resistenza di Isolamento.
COLLAUDO IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Collaudo di un intero impianto fotovoltaico. Misura delle perdite globali del sistema fotovoltaico.
FLUORESCENZA MODULI IN CAMPO
Si esegue esame di Fluorescenza di moduli fotovoltaici per cracks celle, degrado EVA, delaminazione ecc.
PID (POTENTIAL INDUCED DEGRADATION)
PID (Potential Induced Degradation). Descrizione del problema e metodi di esame dei moduli fotovoltaici.
Analisi in Elettroluminescenza (EL) di moduli, stringhe e interi impianti fotovoltaici direttamente in campo.
TERMOGRAFIA CON DRONE
Si esegue termografia con Drone in alta risoluzione. Generazione planimetria moduli fotovoltaici difettosi con Hot-Spot.
CALCOLATORE PID ONLINE
Calcolatore PID online. Per eseguire una prima verifica sulla presenza di PID nei propri moduli fotovoltaici.
LEGGE 21 GIUGNO 2017 N.96 - MODULI FOTOVOLTAICI NON CERTIFICATI.
DECURTAZIONE INCENTIVO STATALE CONTO ENERGIA GSE.
Il 23 Giugno 2017 è stata pubblicata in gazzetta ufficiale n. 144 la Legge N.96 del 21 Giugno 2017 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo." Tra gli interventi previsti risulta presente l'articolo 57-quarter "Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici". Tale articolo contempla la possibilità, per i produttori possessori di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 3 kWp e per i quali il GSE abbia accertato l'installazione di moduli fotovoltaici non rispondenti alla normativa di riferimento (CEI EN 61215/61646/62108 e CEI EN 61730-23), e per i quali ci sia stato un provvedimento da parte dello stesso GSE di annullamento della tariffa incentivante in Conto energia, di riottenere l'incentivo statale decurtato di un 20%.
Il seguente schema illustra la documentazione che il Soggetto Responsabile deve inviare, congiuntamente all’allegato “Istanza per l’applicazione della decurtazionie dellea tariffa incentivante, ai sensi della Legge 21 giugno 2017, n. 96, art. 57-quater”e agli altri documenti previsti, al fine di comprovare la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.
Riportiamo di seguito il testo come riportato nella Legge 96/2017:
Art. 57-quater. – (Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici). – 1. All’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
- 4-bis. Al
fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti
fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di
verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con
certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il
soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni
consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità
dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario,
una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l’energia
prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con
il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all’articolo 14,
comma 1, lettera d), del decreto del
Ministro dello sviluppo
economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all’articolo
5, comma 2, lettera a),
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012.
- 4-ter. La
misura della decurtazione di cui al comma 4-bis è dimezzata qualora la mancanza di
certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla
normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un
procedimento di verifica o controllo. 4-quater. Ai
fini dell’applicazione dei commi 4-bis
e 4-ter, il GSE accerta, sulla base di
idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate
indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva
rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta
funzionalità e sicurezza.
- 4-quinquies. È
fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti
responsabili della non conformità dei moduli. Restano ferme eventuali altre
responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di
eventuali altre violazioni ai fini del diritto all’accesso e al mantenimento degli incentivi.
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Siamo a disposizione di privati e installatori per le verifiche tecniche ispettive e la redazione di perizie anche per uso legale (CTP). Contattaci info@st-ingegneria.com
Attenzione: in data 07/11/2011 il CEI ha pubblicato (già in vigore) la variante V1 alla Guida CEI 82-25.
In particolare sono state introdotte, tra le altre, le seguenti modifiche principali:
Sottolineamo quindi l'importanza della conformita degli strumenti utilizzati per le verifiche tecniche sui moduli fotovoltaici alle nuove norme CEI 82-25 variante V1 e che eventuali misure condotte con strumenti NON conformi comporterà l'esecuzione di misure NON conformi alla normativa vigente. Quindi le verifiche non risulteranno utilizzabili per eventuali fini legali o di richiesta riparazione/sotituzione in garanzia verso la casa produttrice.
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